IMU

IMU –DETERMINAZIONE ALIQUOTE- COMUNE DI PISCIOTTA.

Valutazione: Aliquote nella media nazionale; avremmo, tuttavia, preferito una riduzione sulle aliquote dell’abitazione principale eventualmente compensata con una maggiorazione dell’aliquote sulle “seconde case”.

Riteniamo, inoltre, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale a Pisciotta, a differenza di quanto affermato nella delibera l’imu non sia dovuto, ai sensi del comma 8, dell’art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, in quanto comune classificato come parzialmente montano.Ritenevamo giusto

D.L. 14 marzo 2011 (art.8 art.9)

D.L. 6 dicembre 2011 , n. 201

IMU Chiarimenti Ministero dell’Economia

COME CALCOLARE L’IMU

RICHIESTA REVOCA DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE n° 18 del 28/09/2012.

revoca 1

Case concesse in comodato d’uso

Per IMU s’intende l’Imposta Municipale Unica, ovvero l’imposta che si paga sul possesso di un bene immobiliare. L’Imu colpisce il possesso di beni immobiliari pertanto tutti i proprietari sono tenuti al relativo pagamento. Viene introdotta nel 2012 come forma di sostegno per il debito pubblico italiano e per i bilanci dei comuni di origine. Il decreto che istituisce l’Imu prevede l’applicazioni di differenti aliquote, a seconda della destinazione del bene. Per il comune di Pisciotta le aliquote sono le seguenti:

  • per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, l’aliquota è stabilita nella misura dello 0,4 per cento e la detrazione nella misura di euro 200.Per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400;
  • per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito con
    modifiche dalla legge n. 133/1994, l’aliquota è stabilita nella misura dello 0,2 per cento;
  • per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, la detrazione applicata è quella propria dell’abitazione principale e per le relative pertinenze, vale a dire la detrazione di euro 200. L’aliquota ridotta dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e le relative detrazioni si applicano anche ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, vale a dire anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto non risulti locata;
  • per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n.917/1986, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero per gli immobili locati, l’aliquota è stabilita nella misura dello 0,76%;
  • per tutte le altre fattispecie immobiliari, l’aliquota di base dell’imposta è stabilita nella misura dello 0,85%;
  • per tutte le altre fattispecie immobiliari, l’aliquota di base dell’imposta è stabilita nella misura dello 0,85%;

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